IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'art. 12 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24,  concernente
"Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della
Regione Abruzzo", viene cosi' modificato:
   Le  farmacie  urbane e rurali possono effettuare chiusuare annuali
per ferie. Se esercitata la facolta',  il  periodo  non  puo'  essere
superiore  a  30  giorni  e  pu'o  essere  usufruito per frazioni non
inferiori a 7 giorni consecutivi.
   Le ferie annuali sono concesse con  provvedimenti  del  competente
Ordine  Provinciale  dei Farmacisti, che e' tenuto a comunicarle alla
Giunta regionale, ai Sindaci e alle UU.LL.SS. di appartenenza.
   Con lo stesso  provvedimento  sono  disposte  anche  le  eventuali
variazioni ai turni di servizio e di riposo.
   I titolari ed i Direttori responsabili delle farmacie, entro il 31
maggio  di ciascun anno, e comunque, almeno quindici giorni prima del
periodo prescelto, sono tenuti ad inoltrare le richieste di  chiusura
per  ferie al competente Ordine Provinciale, che provvede a stabilire
il relativo calendario entro il giorno  15  del  successivo  mese  di
giugno.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 16 gennaio 1992
 
                               SALINI